keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 1 Art. 12 Punti di contatto per i destinatari del servizio
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- destinatari 8
- servizio 8
- contatto 6
- comunicare 4
- prestatori 4
- servizi 4
- intermediari 4
- punti 4
- informazioni 4
- facilmente 4
- affinché 2
- direttiva 2
- //ce 2
- rendono 2
- pubbliche 2
- necessarie 2
- articolo 2
- possano 2
- identificare 2
- agevolmente 2
- obblighi 2
- unici 2
- essi 2
- devono 2
- accessibili 2
- tenute 2
- previsti 2
- comunicazione 2
- oltre 2
- elettronica 2
- i 2
- designano 2
- punto 2
- unico 2
- consenta 2
- direttamente 2
- rapidamente 2
- modo 2
- automatizzati 2
- fruibile 2
- consentendo 2
- scegliere 2
- mezzi 2
- basino 2
- unicamente 2
- strumenti 2
- aggiornate 2
Articolo 12
Punti di contatto per i destinatari del servizio
1. I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta ai destinatari del servizio di comunicare direttamente e rapidamente con loro, per via elettronica e in modo facilmente fruibile, anche consentendo ai destinatari del servizio di scegliere mezzi di comunicazione che non si basino unicamente su strumenti automatizzati.
2. Oltre agli obblighi previsti dalla direttiva 2000/31/CE, i prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie affinché i destinatari del servizio possano identificare agevolmente i loro punti di contatto unici e comunicare con essi. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e tenute aggiornate.
Articolo 12
Punti di contatto per i destinatari del servizio
1. I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta ai destinatari del servizio di comunicare direttamente e rapidamente con loro, per via elettronica e in modo facilmente fruibile, anche consentendo ai destinatari del servizio di scegliere mezzi di comunicazione che non si basino unicamente su strumenti automatizzati.
2. Oltre agli obblighi previsti dalla direttiva 2000/31/CE, i prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie affinché i destinatari del servizio possano identificare agevolmente i loro punti di contatto unici e comunicare con essi. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e tenute aggiornate.
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